CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE
Dal 9 Maggio 2012 inizia la prima attuazione delle disposizioni dell'art. 5 del dl 9 febbraio 2012 (legge di conversione 35 del 4 aprile 2012) relativa a "Cambio di Residenza in tempo reale"
Per conoscere le disposizioni attuative definitive bisognerà attendere la revisione del regolamento anagrafico (con dpr)
MODULISTICA E ANTICIPAZIONI
Le domande di iscrizione provenienti da altro comune o dall'estero, di cambio di abitazione all'interno del comune o, di trasferimento all'estero redatte su modulistica ministeriale debitamente compilata e sottoscritta e corredata della documentazione indicata dal ministero stesso, potranno essere presentate, per
• per posta raccomandata all'indirizzo:
Comune di Campli - Ufficio Anagrafe, P.za V. Emanuele II n. 9, 64012Â CAMPLI (TE)
• per fax ai nn.: 0861/5601332 – 0861/569916
inviando la dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante
• per via telematica agli indirizzo di posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
in questo caso, tuttavia, nel rispetto di una delle seguenti condizioni:
- la richiesta sia sottoscritta con firma digitale
- la dichiarazione sia trasmessa dalla casella di posta elettronica certificate (pec) del dichiarante
- la dichiarazione recante la firma in originale e la riproduzione integrale del documento di identità valido del dichiarante, siano acquisiti a mezzo scanner e trasmessi per posta elettronica semplice
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IL NUOVO PROCEDIMENTO
• Il cittadino che si trova nella necessità di comunicare all'anagrafe uno dei seguenti fatti:
- dichiarazione di residenza con provenienza da altro comune
- dichiarazione di residenza con provenienza dall'estero
- dichiarazione di residenza di cittadini italiani iscritti all'AIRE, con provenienza dall'estero
- dichiarazione di emigrazione all'estero
- dichiarazione di cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune
deve compilare l'apposito modulo scaricabile a fondo pagina e sottoscriverlo. Anche gli altri componenti maggiorenni della famiglia devono sottoscrivere la dichiarazione.
• è rilasciata all'interessato, contestualmente alla presentazione allo sportello o successivamente, la comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla Legge 241/90 e recante l'informazione degli accertamenti eseguiti e la durata del procedimento.
• entro 2 giorni lavorativi il comune di nuova iscrizione dispone la registrazione della nuova residenza, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta e - ove ne ricorra il caso - richiede la cancellazione al comune di provenienza, che la effettua entro 2 giorni lavorativi;
• il comune di nuova iscrizione dispone accertamenti per la verifica della dimora abituale, dei quali deve comunicare l'esito all'interessato entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, pena il silenzio-assenso;
• in caso di requisiti mancanti od esito negativo dell'accertamento in ordine alla dimora abituale - fatto salvo il rispetto del termine di cui sopra - il comune invia all'interessato il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10 bis Legge 241/90. L'interessato ha diritto di presentare, entro il termine di 10 giorni, osservazioni e documenti. La comunicazione interrompe i termini, che iniziano a decorrere di nuovo dalla data di presentazione delle osservazioni o, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra. Le motivazioni di mancato accoglimento delle osservazioni dovranno essere indicate nel provvedimento di rigetto e di ripristino della posizione precedente
• le richieste prive di informazioni essenziali sono irricevibili
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
L'iscrizione anagrafica dei cittadini dell'Unione Europea avverrà a condizione che, a corredo della dichiarazione, sia allegata una serie di documenti, di cui all'elenco pubblicato nel sito del Ministero dell'Interno e reperibile anche a fondo pagina (allegato B)
CITTADINI EXTRACOMUNITARI
In questo caso, l'iscrizione anagrafica dei cittadini extracomunitari è preceduta dalla verifica dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno, di cui all'elenco pubblicato nel sito del Ministero e reperibile anche a fondo pagina (allegato A)
ACCERTAMENTO DEI REQUISITI
Alla fase della registrazione anagrafica segue quella del controllo per accertare l'esistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché degli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero trovano applicazione gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.
E' prevista la segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti (comma 4 dell'art. 5 del D.L. 5/2012)
Informazioni: Dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe
P.za V. Emanuele 2° n. 9 – CAMPLI (TE)
tel. 0861 / 5601218 - 0861 / 56011
fax: 0861/5601332 – 0861/569916
Ufficio Turistico del Comune di Campli  Â
tel. 0861 5601207
sito: https://www.facebook.com/ufficioturisticocampli/Â Â Â Â Â Â Â Â
(visite guidate del centro storico e dell'intero territorio comunale)
MODULISTICA:
Iscrizione
Cancellazione
dichiarazione_di_residenza_all_A_cittadini_extra_UE
dichiarazione_di_residenza_all_B_cittadini_UE